Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Art. 3.
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Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di
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Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci
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non vi sia reclamo; 3) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
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di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno
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si riferiscono; 3) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione comunale.
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condizioni di cui all'art. 3 e che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 ottobre. Nell'elenco non sono compresi
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precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da
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oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o